Con la legge 3/8/2013 n. 90 sono state introdotte
sostanziali modifiche alla normativa riguardante l’efficienza energetica degli
edifici e relativa attestazione.
Le principali novità riguardano la:
1) Introduzione
dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici) in sostituzione
dell’attestato di certificazione energetica;
2) Obbligo
di allegare l’APE anche nei trasferimenti di proprietà in caso di vendita o a
titolo gratuito (donazioni) ed ai contratti di locazione;
3) I
notai possono entrare in merito al contenuto (verificandone la formalità)
4) Obbligo
di costruire fabbricati ad energia zero (tra risparmio energetico e energie
alternative) per tutti gli edifici entro il 2021 e per gli edifici oggetto di
ristrutturazione importante (per ampliamenti superiori al 20% o
ristrutturazioni totali per superfici oltre i 1000 mq)
5) Nullità
degli atti notarili in mancanza dell’allegato APE
6) Durata
di 10 anni dell’APE a condizione che
vengano rispettate le manutenzioni programmate dell’impianto di riscaldamento,
da annotare nei libretti dell’impianto. Obbligo dell’APE anche negli edifici
privi di impianto di riscaldamento;
7) Incompatibilità
della figura di certificatore con quella di D.L, progettista, che inoltre non
può essere dipendente o parente entro il 4° grado del committente;
8) Sanzioni
civili e penali a carico del certificatore per imperizia o nel caso di
scostamenti fuori tolleranza del rendimento energetico degli edifici rispetto a
quanto riportato nell’attestato.
9) L’APE
è emesso sotto forma di atto notorio con conseguente applicazione delle norme penali (DLvo 445/2000) per false certificazioni o non
rispondenza alla realtà dell’immobile, ed assume carattere di atto pubblico.
10) Sanzioni
amministrative a carico del certificatore da € 700 a € 4'000 per non rispondenza
alla normativa.
11) Sanzione
penale per falsa dichiarazione ex art. 481 C.P. con reclusione fino a un anno o
multa da 51 a 516 € (anche per dolo generico) o per falsità ideologica ex art.
479 C.P. con reclusione da 1 a 6 anni
nel caso venga riconosciuta la falsità in atto pubblico.
Come comportarsi:
-
La scelta del certificatore è fondamentale: questi
deve essere abilitato ed aggiornato in base alla recente normativa.
-
Evitare le certificazioni offerte su internet a
basso prezzo: l’attestato non ha valore sopratutto perche privo dei requisiti
fondamentali che devono essere rilevati e corrispondenti all’immobile.
-
La responsabilità civile e penale può essere
fata valere anche nel caso di attestazione della classe “G” più scarsa qualora
l’immobile dovesse rientrare in una classe energetica superiore.
-
L’acquirente può rivalersi sul venditore dell’immobile
mal certificato richiedendo fino ad un 20% in meno del prezzo pagato sull’immobile
acquistato.
-
La forte responsabilità del certificatore deve
fare diffidare da chi si propone a prezzi non rispondenti all’impegno che
comporta la prestazione: un’attestazione fatta sulla carta è priva di valore
con conseguenze anche per la committenza.
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