giovedì 2 gennaio 2014

Cambiamenti radicali in ambito di risparmio energetico e qualificazione degli edifici.

Con la legge 3/8/2013 n. 90 sono state introdotte sostanziali modifiche alla normativa riguardante l’efficienza energetica degli edifici e relativa attestazione.

Le principali novità riguardano la:
1)       Introduzione dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici) in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica;
2)       Obbligo di allegare l’APE anche nei trasferimenti di proprietà in caso di vendita o a titolo gratuito (donazioni) ed ai contratti di locazione;
3)       I notai possono entrare in merito al contenuto (verificandone la formalità)
4)       Obbligo di costruire fabbricati ad energia zero (tra risparmio energetico e energie alternative) per tutti gli edifici entro il 2021 e per gli edifici oggetto di ristrutturazione importante (per ampliamenti superiori al 20% o ristrutturazioni totali per superfici oltre i 1000 mq)
5)       Nullità degli atti notarili in mancanza dell’allegato APE
6)       Durata di 10 anni dell’APE  a condizione che vengano rispettate le manutenzioni programmate dell’impianto di riscaldamento, da annotare nei libretti dell’impianto. Obbligo dell’APE anche negli edifici privi di impianto di riscaldamento;
7)       Incompatibilità della figura di certificatore con quella di D.L, progettista, che inoltre non può essere dipendente o parente entro il 4° grado del committente;
8)       Sanzioni civili e penali a carico del certificatore per imperizia o nel caso di scostamenti fuori tolleranza del rendimento energetico degli edifici rispetto a quanto riportato nell’attestato.  
9)       L’APE è emesso sotto forma di atto notorio con conseguente applicazione delle norme penali  (DLvo 445/2000) per false certificazioni o non rispondenza alla realtà dell’immobile, ed assume carattere di atto pubblico.
10)    Sanzioni amministrative a carico del certificatore da € 700 a € 4'000 per non rispondenza alla normativa.
11)    Sanzione penale per falsa dichiarazione ex art. 481 C.P. con reclusione fino a un anno o multa da 51 a 516 € (anche per dolo generico) o per falsità ideologica ex art. 479 C.P.  con reclusione da 1 a 6 anni nel caso venga riconosciuta la falsità in atto pubblico.
Come comportarsi:
-         La scelta del certificatore è fondamentale: questi deve essere abilitato ed aggiornato in base alla recente normativa.
-         Evitare le certificazioni offerte su internet a basso prezzo: l’attestato non ha valore sopratutto perche privo dei requisiti fondamentali che devono essere rilevati e corrispondenti all’immobile.
-         La responsabilità civile e penale può essere fata valere anche nel caso di attestazione della classe “G” più scarsa qualora l’immobile dovesse rientrare in una classe energetica superiore.
-         L’acquirente può rivalersi sul venditore dell’immobile mal certificato richiedendo fino ad un 20% in meno del prezzo pagato sull’immobile acquistato.
-         La forte responsabilità del certificatore deve fare diffidare da chi si propone a prezzi non rispondenti all’impegno che comporta la prestazione: un’attestazione fatta sulla carta è priva di valore con conseguenze anche per la committenza.


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